Art. 29

Gruppo di coordinamento

In vigore dal 2 ott 2018
Gruppo di coordinamento È istituito un gruppo di coordinamento («gruppo di coordinamento dello sportello»), composto da un coordinatore nazionale per ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso adotta il proprio regolamento interno. La Commissione ne assicura il segretariato.
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