Art. 26
Relazioni sul funzionamento del mercato interno
In vigore dal 2 ott 2018
Relazioni sul funzionamento del mercato interno
1. La Commissione:
a)
fornisce agli utenti dello sportello uno strumento di facile utilizzo affinché segnalino e forniscano un riscontro, in modo anonimo, sugli ostacoli che incontrano nell’esercizio dei loro diritti nel mercato interno;
b)
raccoglie informazioni aggregate dai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi che fanno parte dello sportello sull’oggetto delle richieste e delle risposte.
2. La Commissione, le autorità competenti e i coordinatori nazionali hanno accesso diretto ai riscontri raccolti in conformità del paragrafo 1, lettera a).
3. Gli Stati membri e la Commissione analizzano ed esaminano i problemi sollevati dagli utenti a norma del presente articolo e vi pongono rimedio, per quanto possibile, con i mezzi appropriati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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