Art. 24
Statistiche relative agli utenti
In vigore dal 2 ott 2018
Statistiche relative agli utenti
1. Al fine di migliorare la funzionalità dello sportello le autorità competenti e la Commissione garantiscono che siano raccolte statistiche riguardanti le visite degli utenti allo sportello e alle pagine web connesse allo sportello mediante link in modo da garantire l’anonimato degli utenti.
2. Le autorità competenti, i fornitori di servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi di cui all’, paragrafo 3, e la Commissione raccolgono e scambiano, in modo aggregato, il numero, l’origine e l’oggetto delle domande di servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, nonché i relativi tempi di risposta.
3. Le statistiche raccolte conformemente ai paragrafi 1 e 2, riguardanti le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi a cui lo sportello rimanda, comprendono le seguenti categorie di dati:
a)
dati relativi al numero, all’origine e al tipo di utenti dello sportello;
b)
dati relativi alle preferenze e ai percorsi degli utenti;
c)
dati relativi alla fruibilità, alla reperibilità e alla qualità delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.
Tali dati sono messi a disposizione del pubblico in un formato aperto, di uso comune e leggibile elettronicamente.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il metodo di raccolta e scambio delle statistiche relative agli utenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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