Art. 23

Promozione

In vigore dal 2 ott 2018
Promozione 1.   Gli Stati membri e la Commissione promuovono lo sportello e il suo uso tra i cittadini e le imprese e garantiscono che lo sportello stesso e le sue informazioni, le sue procedure e i suoi servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi siano visibili al pubblico e possano essere trovati facilmente mediante motori di ricerca accessibili al pubblico. 2.   Gli Stati membri e la Commissione coordinano le attività di promozione di cui al paragrafo 1 e si riferiscono allo sportello e ne usano il logo in tali attività insieme ad eventuali altre denominazioni commerciali. 3.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che lo sportello possa essere facilmente trovato mediante i siti web collegati di cui sono responsabili e che in tutti i siti web pertinenti a livello dell’Unione e nazionale siano disponibili link all’interfaccia utenti comune. 4.   I coordinatori nazionali promuovono lo sportello presso le autorità nazionali competenti.
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