Art. 21

Responsabilità per le applicazioni TIC di supporto allo sportello

In vigore dal 2 ott 2018
Responsabilità per le applicazioni TIC di supporto allo sportello 1.   La Commissione è responsabile dello sviluppo, della messa a disposizione, del monitoraggio, dell’aggiornamento, della manutenzione, della sicurezza e dell’hosting delle seguenti applicazioni TIC e pagine web: a) il portale «La tua Europa» di cui all’, paragrafo 1; b) l’interfaccia utenti comune di cui all’, paragrafo 1, compreso il motore di ricerca o qualsiasi altro strumento TIC che consenta la reperibilità di informazioni e servizi web; c) il repertorio di link di cui all’, paragrafo 1; d) lo strumento comune di reperimento di servizi di assistenza di cui all’, paragrafo 1; e) gli strumenti di riscontro di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, lettera a). La Commissione lavora in stretta cooperazione con gli Stati membri per sviluppare le applicazioni TIC. 2.   Gli Stati membri sono responsabili dello sviluppo, della messa a disposizione, del monitoraggio, dell’aggiornamento, della manutenzione e della sicurezza delle applicazioni TIC relative ai siti e alle pagine web nazionali che essi gestiscono e che sono connessi all’interfaccia utenti comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1724:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabilità per le applicazioni TIC di supporto allo sportello (Art. 21 Regolamento (UE) 2018/1724) — Testo vigente | Portale Normativo