Art. 20

Strumento comune di reperimento di servizi di assistenza

In vigore dal 2 ott 2018
Strumento comune di reperimento di servizi di assistenza 1.   Al fine di agevolare l’accesso ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi elencati all’allegato III o a cui è fatto riferimento all’, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti e la Commissione assicurano che gli utenti possano accedervi mediante uno strumento comune di reperimento di servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi («strumento comune di reperimento di servizi di assistenza») disponibile mediante lo sportello. 2.   La Commissione elabora e gestisce lo strumento comune di reperimento di servizi di assistenza e decide la struttura e il formato in cui devono essere messi a disposizione le descrizioni e i recapiti dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi per garantire il buon funzionamento dello strumento comune di reperimento di servizi. 3.   I coordinatori nazionali forniscono alla Commissione le descrizioni e i recapiti di cui al paragrafo 2.
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