Art. 11

Qualità delle informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi

In vigore dal 2 ott 2018
Qualità delle informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi 1.   Per conformarsi all’, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti, prima di richiedere un servizio ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera c), abbiano accesso a una spiegazione chiara e di facile comprensione dei seguenti elementi: a) il tipo, le finalità e i possibili risultati del servizio offerto; b) i recapiti dei soggetti responsabili del servizio, come il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, un modulo in linea di richiesta e qualsiasi altro strumento di comunicazione elettronica di uso comune che è più idoneo al tipo di servizio offerto e ai destinatari di tale servizio; c) se del caso, i diritti da assolvere e le modalità di pagamento in linea; d) le eventuali scadenze da rispettare e, nei casi in cui non esistono scadenze, una media o una stima del tempo necessario per fornire il servizio; e) eventuali lingue supplementari nelle quali le domande possono essere presentate e che possono essere utilizzate nei contatti successivi. 2.   Gli Stati membri rendono la spiegazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibile in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, conformemente all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1724:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo