Art. 12

Traduzione delle informazioni

In vigore dal 2 ott 2018
Traduzione delle informazioni 1.   Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni, le spiegazioni e le istruzioni di cui agli , e all’, paragrafo 2, lettera a), in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, tale Stato membro richiede alla Commissione di fornire le traduzioni in tale lingua, entro i limiti del bilancio dell’Unione disponibile a norma dell’, paragrafo 1, lettera c). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i testi da tradurre inviati a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno le informazioni di base in tutti i settori indicati nell’allegato I e, il bilancio dell’Unione disponibile è sufficiente, riguardino ogni altra informazione, spiegazione e istruzione di cui agli , e all’, paragrafo 2, lettera a), tenendo conto delle esigenze più importanti degli utenti transfrontalieri. Gli Stati membri forniscono al repertorio dei link di cui all’ i link a tali informazioni tradotte. 3.   La lingua di cui al paragrafo 1 è la lingua ufficiale dell’Unione più ampiamente studiata come lingua straniera dagli utenti in tutta l’Unione. In via d’eccezione, quando si prevede che le informazioni, le spiegazioni e le istruzioni da tradurre interessino prevalentemente gli utenti transfrontalieri provenienti da un altro Stato membro, la lingua di cui al paragrafo 1 può essere la lingua ufficiale dell’Unione usata come prima lingua da tali utenti transfrontalieri. 4.   Quando richiede una traduzione in una lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla lingua più ampiamente studiata come lingua straniera dagli utenti in tutta l’Unione, uno Stato membro motiva debitamente la sua richiesta. Se riscontra che le condizioni di cui al paragrafo 3 per la scelta di tale lingua diversa non sono soddisfatte, la Commissione può respingere la richiesta e informa lo Stato membro dei relativi motivi.
Storico versioni

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