Art. 32
Costi
In vigore dal 2 ott 2018
Costi
1. Il bilancio generale dell’Unione europea copre le spese per:
a)
lo sviluppo e la manutenzione degli strumenti TIC a sostegno dell’attuazione del presente regolamento a livello dell’Unione;
b)
la promozione dello sportello a livello dell’Unione;
c)
la traduzione di informazioni, spiegazioni e istruzioni, conformemente all’, entro un volume annuale massimo per Stato membro, fatta salva la possibilità di riassegnazione ove necessario per consentire il pieno utilizzo del bilancio disponibile.
2. I costi relativi ai portali web nazionali, alle piattaforme di informazione, ai servizi di assistenza e alle procedure stabiliti a livello di Stato membro sono a carico dei rispettivi bilanci degli Stati membri, se non diversamente previsto dalla normativa dell’Unione.
Storico versioni
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