Art. 34
Cooperazione con altre reti di informazione e di assistenza
In vigore dal 2 ott 2018
Cooperazione con altre reti di informazione e di assistenza
1. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione decide quali modalità informali di governance esistenti relative ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi elencati nell’allegato III o agli ambiti delle informazioni di cui all’allegato I, diventano di pertinenza del gruppo di coordinamento dello sportello.
2. Nei casi in cui le informazioni e i servizi o le reti di assistenza siano stati istituiti mediante un atto giuridicamente vincolante dell’Unione per uno qualsiasi dei settori di informazione di cui all’allegato I, la Commissione coordina i lavori del gruppo di coordinamento dello sportello e gli organi di governance di tali servizi o reti al fine di conseguire sinergie ed evitare le duplicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1724:oj#art-34