Art. 34

Cooperazione con altre reti di informazione e di assistenza

In vigore dal 2 ott 2018
Cooperazione con altre reti di informazione e di assistenza 1.   Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione decide quali modalità informali di governance esistenti relative ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi elencati nell’allegato III o agli ambiti delle informazioni di cui all’allegato I, diventano di pertinenza del gruppo di coordinamento dello sportello. 2.   Nei casi in cui le informazioni e i servizi o le reti di assistenza siano stati istituiti mediante un atto giuridicamente vincolante dell’Unione per uno qualsiasi dei settori di informazione di cui all’allegato I, la Commissione coordina i lavori del gruppo di coordinamento dello sportello e gli organi di governance di tali servizi o reti al fine di conseguire sinergie ed evitare le duplicazioni.
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