Art. 13
Accesso transfrontaliero alle procedure in linea
In vigore dal 2 ott 2018
Accesso transfrontaliero alle procedure in linea
1. Gli Stati membri assicurano che, qualora una procedura di cui all’, paragrafo 2, lettera b), stabilita a livello nazionale, sia accessibile in linea e possa essere espletata in linea dagli utenti non transfrontalieri, essa sia accessibile e possa essere espletata in linea anche dagli utenti transfrontalieri in modo non discriminatorio, tramite la medesima soluzione tecnica o una soluzione tecnica alternativa.
2. Per le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che siano soddisfatti almeno i seguenti requisiti:
a)
gli utenti possono consultare istruzioni per completare la procedura almeno in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, conformemente all’;
b)
gli utenti transfrontalieri possono di presentare le informazioni richieste, anche quando la struttura di tali informazioni è diversa da quella di informazioni analoghe nello Stato membro interessato;
c)
gli utenti transfrontalieri possono identificarsi e autenticarsi nonché firmare o sigillare elettronicamente i documenti come previsto dal regolamento (UE) n. 910/2014, in tutti i casi in cui questo sia possibile anche per gli utenti non transfrontalieri;
d)
gli utenti transfrontalieri possono fornire la prova del rispetto dei requisiti applicabili e ricevere l’esito delle procedure in formato elettronico, in tutti i casi in cui questo sia possibile anche per gli utenti non transfrontalieri;
e)
nel caso in cui l’espletamento di una procedura sia a pagamento, gli utenti possono pagare i diritti in linea mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente diffusi, senza discriminazioni fondate sul luogo di stabilimento del fornitore del servizio di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull’ubicazione del conto di pagamento all’interno dell’Unione.
3. Nei casi in cui la procedura non richiede l’identificazione o l’autenticazione elettronica di cui al paragrafo 2, lettera c), e le autorità competenti possono, in virtù del diritto o delle prassi amministrative nazionali applicabili, accettare, per gli utenti non transfrontalieri, copie digitali di prove di identità non elettroniche, come carte d’identità o passaporti, tali autorità accettano tali copie digitali anche per gli utenti transfrontalieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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