Art. 14

Sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e applicazione del principio «una tantum»

In vigore dal 2 ott 2018
Sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e applicazione del principio «una tantum» 1.   Ai fini dello scambio di prove per le procedure in linea elencate nell’allegato II del presente regolamento e le procedure di cui alle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce un sistema tecnico per lo scambio automatizzato di prove tra le autorità competenti di diversi Stati membri («il sistema tecnico»). 2.   Se le autorità competenti rilasciano legalmente, nel proprio Stato membro e in un formato elettronico che consente uno scambio automatizzato, prove rilevanti ai fini delle procedure in linea di cui al paragrafo 1, esse mettono tali prove anche a disposizione delle autorità competenti richiedenti di altri Stati membri in un formato elettronico che consenta uno scambio automatizzato. 3.   Il sistema tecnico, in particolare: a) consente il trattamento delle richieste di prove su richiesta esplicita dell’utente; b) consente il trattamento delle richieste di scambio di prove o di accesso ad esse; c) consente la trasmissione delle prove tra autorità competenti; d) consente il trattamento delle prove da parte dell’autorità competente richiedente; e) garantisce la riservatezza e l’integrità delle prove; f) prevede la possibilità per l’utente di esaminare le prove che devono essere utilizzate dall’autorità richiedente competente e di scegliere se procedere o meno allo scambio delle prove; g) garantisce un adeguato livello di interoperabilità con altri sistemi pertinenti; h) garantisce un elevato livello di sicurezza per la trasmissione e il trattamento delle prove; i) non tratta le prove al di là di quanto necessario sul piano tecnico per lo scambio delle prove, e successivamente solo per la durata necessaria a tal fine. 4.   L’uso del sistema tecnico non è obbligatorio per gli utenti ed è consentito unicamente su loro esplicita richiesta, se non diversamente previsto dal diritto dell’Unione o nazionale. Agli utenti è consentito di presentare le prove con mezzi diversi dal sistema tecnico direttamente all’autorità competente richiedente. 5.   La possibilità di esaminare le prove di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo non deve essere obbligatoria per le procedure in cui lo scambio transfrontaliero automatizzato di dati in assenza di un tale esame sia consentito a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale applicabili. Tale possibilità di esaminare le prove lascia impregiudicato l’obbligo di fornire le informazioni a norma degli del regolamento (UE) 2016/679. 6.   Gli Stati membri integrano il sistema tecnico pienamente operativo nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1. 7.   Su richiesta esplicita, libera, specifica, informata e inequivocabile dell’utente interessato le autorità competenti responsabili delle procedure in linea di cui al paragrafo 1 richiedono, mediante il sistema tecnico, le prove direttamente alle autorità di rilascio competenti in altri Stati membri. A norma del paragrafo 3, lettera e), le autorità di rilascio di cui al comma 2 competenti mettono a disposizioni tali prove mediante lo stesso sistema. 8.   Le prove messe a disposizione dell’autorità competente richiedente si limitano a ciò che è stato richiesto e possono essere utilizzate da tale autorità solo ai fini della procedura per la quale sono state scambiate. Le prove scambiate mediante il sistema tecnico sono considerate autentiche, ai fini dell’autorità competente richiedente. 9.   Entro 12 giugno 2021, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico necessarie per l’attuazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 10.   I paragrafi da 1 a 8 non si applicano alle procedure stabilite a livello dell’Unione che prevedono meccanismi per lo scambio di prove diversi, fatti salvi i casi in cui il sistema tecnico necessario ai fini dell’attuazione del presente articolo sia integrato nelle procedure a norma delle disposizioni degli atti dell’Unione che le istituiscono. 11.   La Commissione e ciascuno degli Stati membri sono responsabili dello sviluppo, della messa a disposizione, della manutenzione, del controllo, del monitoraggio e della gestione della sicurezza delle rispettive parti del sistema tecnico.
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