Art. 16
Requisiti di qualità relativi ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi
In vigore dal 2 ott 2018
Requisiti di qualità relativi ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi
Le autorità competenti e la Commissione, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi elencati nell’allegato III e i servizi che sono stati inclusi nello sportello a norma dell’, paragrafi 2, 3 e 4, soddisfino i seguenti requisiti di qualità:
a)
sono prestati entro un termine ragionevole tenuto conto della complessità della richiesta;
b)
nel caso in cui i termini siano prorogati, gli utenti sono informati in anticipo della motivazione e del nuovo termine;
c)
se il servizio è a pagamento, gli utenti possono assolvere in linea i diritti mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente diffusi, senza discriminazioni fondate sul luogo di stabilimento del fornitore del servizio di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull’ubicazione del conto di pagamento all’interno dell’Unione.
Storico versioni
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