Art. 66
Modifiche alla direttiva 89/608/CEE
In vigore dal 8 giu 2016
Modifiche alla direttiva 89/608/CEE
La direttiva 89/608/CEE è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria»;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
La presente direttiva stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti incaricate negli Stati membri del controllo della legislazione veterinaria collaborano con quelle degli altri Stati membri e con i servizi pertinenti della Commissione allo scopo di assicurare lil rispetto di tale legislazione.»;
3)
all', paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;
4)
all', paragrafo 1, il primo comma, è sostituito dal seguente:
«—
trasmette alla prima ogni informazione, attestato, documento o copia conforme in suo possesso o che si procuri conformemente al paragrafo 2, che le consenta di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione veterinaria.»;
5)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica alla prima o le fa notificare, nel rispetto delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni prese dalle autorità competenti che riguardino l'applicazione della legislazione veterinaria.»;
6)
l' è sostituito dal seguente:
«
A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica alla prima, in particolare con rapporti e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni pertinenti di cui essa dispone o che si procuri conformemente all', paragrafo 2 in merito ad operazioni effettivamente constatate che sembrano all'autorità richiedente contrarie alla legislazione veterinaria.»;
7)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della legislazione veterinaria, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:
a)
esercitano o fanno esercitare, per quanto possibile, la sorveglianza di cui all';
b)
comunicano quanto prima alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione veterinaria, in particolare i mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.»;
8)
l' è sostituito dal seguente:
«
1 Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:
a)
ogni informazione che ritengono utile relativamente:
—
alle merci che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria;
—
ai metodi ed ai procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati, per violare detta legislazione;
b)
ogni informazione concernente insufficienze o lacune di detta legislazione che l'applicazione di queste ha permesso di rilevare o supporre.
2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza della legislazione veterinaria.»;
9)
l' è così modificato:
a)
nel paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Qualora operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla regolamentazione veterinaria o zootecnica siano riscontrate dalle autorità competenti di uno Stato membro e presentino un particolare interesse sul piano dell'Unione, segnatamente:»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica.»;
10)
all', la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La Commissione e gli Stati membri riuniti in seno al comitato veterinario permanente:»;
11)
all', paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«2. Il paragrafo 1 non osta a che le informazioni ottenute in applicazione della presente direttiva siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della legislazione veterinaria o nel caso di prevenzione e ricerca di irregolarità a danno dei fondi dell'Unione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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