Art. 64
Abrogazioni e misure transitorie
In vigore dal 8 giu 2016
Abrogazioni e misure transitorie
1. Le direttive 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE e la decisione 96/463/CE sono abrogate.
2. I riferimenti alle direttive e alla decisione abrogate s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII del presente regolamento.
3. L', paragrafo 1, della direttiva 90/427/CEE continua ad applicarsi fino al 21 aprile 2021.
4. Le organizzazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori, le imprese private e le altre organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute in conformità degli atti abrogati di cui al paragrafo 1 sono considerate riconosciute in conformità del presente regolamento; per quanto riguarda tutti gli altri aspetti esse sono soggette alle norme stabilite dal presente regolamento.
5. I programmi genetici realizzati dagli operatori di cui al paragrafo 4 sono considerati approvati in conformità del presente regolamento; per quanto riguarda tutti gli altri aspetti essi sono soggetti alle norme stabilite dal presente regolamento.
6. Gli operatori di cui al paragrafo 4 che già realizzano programmi genetici in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto l'approvazione o il riconoscimento a norma degli atti abrogati di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente che ha approvato o riconosciuto tali attività.
L'autorità competente di cui al primo comma informa l'autorità competente dell'altro Stato membro in merito alla realizzazione di tali attività.
7. Se, prima del 19 luglio 2016, un operatore di cui al paragrafo 4 tiene, in conformità degli atti abrogati di cui al paragrafo 1, un libro genealogico comprendente una sezione specifica in cui vengono iscritti gli animali di razza pura di una razza della specie suina originaria di un altro Stato membro o di un paese terzo che presentano caratteristiche specifiche che li differenziano dalla popolazione di tale razza rientrante nel programma genetico realizzato dall'operatore stesso, quest'ultimo può continuare a tenere detta sezione specifica.
Storico versioni
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