Art. 65
Modifiche al regolamento (UE) n. 652/2014
In vigore dal 8 giu 2016
Modifiche al regolamento (UE) n. 652/2014
L' del regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Laboratori e centri di riferimento dell'Unione europea»;
2)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all' del regolamento (CE) n. 882/2004 e ai centri di riferimento dell'Unione europea di cui all' del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per i costi da essi sostenuti nell'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.
(*1) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, e che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»;"
3)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nelle attività dei laboratori o dei centri da questi svolte in qualità di laboratori o centri di riferimento dell'Unione europea;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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