Art. 63

Misure transitorie connesse alla data di adozione di taluni atti di esecuzione

In vigore dal 8 giu 2016
Misure transitorie connesse alla data di adozione di taluni atti di esecuzione La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 10, entro il 1o maggio 2017. Conformemente all', tali atti di esecuzione si applicano a decorrere dal 1o novembre 2018.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1012:oj#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo