Art. 63
Misure transitorie connesse alla data di adozione di taluni atti di esecuzione
In vigore dal 8 giu 2016
Misure transitorie connesse alla data di adozione di taluni atti di esecuzione
La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 10, entro il 1o maggio 2017. Conformemente all', tali atti di esecuzione si applicano a decorrere dal 1o novembre 2018.
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