Art. 12
Responsabilità dei membri e dei partner di EURES
In vigore dal 13 apr 2016
Responsabilità dei membri e dei partner di EURES
1. I membri e i partner di EURES alimentano la rete EURES per quanto riguarda i compiti per i quali sono designati a norma dell', o per i quali sono ammessi a norma dell', paragrafi 3 e 4, o, per un periodo transitorio, a norma dell', e soddisfano gli altri obblighi loro imposti dal presente regolamento.
2. I membri di EURES partecipano alla rete EURES anche adempiendo a tutti i compiti che seguono, e i partner di EURES vi partecipano anche adempiendo ad almeno uno dei compiti seguenti:
a)
alimentare la disponibilità di offerte di lavoro a norma dell', paragrafo 1, lettera a);
b)
alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di CV a norma dell', paragrafo 1, lettera b);
c)
erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro a norma degli , dell', paragrafo 1, dell' e, se del caso, dell'.
3. Ai fini del portale EURES, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono tutte le offerte di lavoro rese pubbliche presso di loro nonché tutte le domande di lavoro e i CV laddove il lavoratore abbia dato il consenso a rendere le informazioni disponibili anche sul portale EURES a norma dell', paragrafo 3. L', paragrafo 1, secondo comma, e l', paragrafo 2, si applicano alle offerte di lavoro rese pubbliche da tutti i membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES.
4. I membri e i partner di EURES designano uno o più punti di contatto, quali gli uffici di collocamento e di reclutamento, i call center e i servizi self-service conformemente ai criteri nazionali, attraverso i quali i lavoratori e i datori di lavoro possono essere assistiti, per quanto riguarda la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, e/o accedere ai servizi di sostegno conformemente al presente regolamento. I punti di contatto possono basarsi anche su programmi di scambio di personale o sul distacco di funzionari di collegamento oppure far ricorso ad agenzie di collocamento comuni.
5. I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES, si accertano che i punti di contatto che hanno designato indichino chiaramente la gamma di servizi di sostegno forniti ai lavoratori e ai datori di lavoro.
6. Conformemente al principio di proporzionalità, gli Stati membri possono, attraverso i rispettivi UCN, chiedere ai membri e ai partner di EURES di contribuire:
a)
alla raccolta delle informazioni e delle indicazioni da pubblicare sul portale EURES di cui all', paragrafo 4;
b)
allo scambio delle informazioni di cui all';
c)
al ciclo di programmazione di cui all';
d)
alla raccolta di dati di cui all'.
Storico versioni
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