Art. 11

Ammissione quali membri di EURES (diversi dagli SPI) e partner di EURES

In vigore dal 13 apr 2016
Ammissione quali membri di EURES (diversi dagli SPI) e partner di EURES 1.   Ciascuno Stato membro istituisce, senza indebito ritardo ed entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammette organizzazioni a diventare membri e partner di EURES, monitora le loro attività e ne verifica il rispetto del diritto applicabile nell'attuare il presente regolamento e, se necessario, ne revoca le ammissioni. Tale sistema è trasparente e proporzionato, conforme ai principi della parità di trattamento delle organizzazioni candidate e del rispetto della legge e stabilisce i rimedi necessari per assicurare una tutela giuridica effettiva. 2.   Ai fini del sistema di cui al paragrafo 1, gli Stati membri definiscono i requisiti e i criteri per l'ammissione di membri e di partner di EURES. Tali requisiti e criteri contengono almeno i criteri minimi comuni figuranti nell'allegato I. Gli Stati membri possono definire requisiti o criteri aggiuntivi che siano necessari ai fini di una corretta applicazione delle norme che regolano le attività dei servizi per l'impiego e della gestione efficace delle politiche del mercato del lavoro sul loro territorio. 3.   Le organizzazioni operanti legittimamente in uno Stato membro possono presentare domanda per diventare membri di EURES, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema di cui al paragrafo 1. Un'organizzazione che presenta domanda per diventare membro di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare tutti gli obblighi che incombono ai membri ai sensi del presente regolamento, tra cui lo svolgimento di tutti i compiti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c). 4.   Un'organizzazione operante legittimamente in uno Stato membro può presentare domanda per diventare partner di EURES, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che giustifichi debitamente di poter soddisfare non più di due dei compiti elencati all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), a motivo delle sue dimensioni o risorse finanziarie, della natura dei servizi generalmente forniti o della struttura organizzativa, compresa la sua natura di organizzazione senza scopo di lucro. Un'organizzazione che presenta domanda per diventare partner di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare tutti gli obblighi ai quali sono soggetti i partner di EURES ai sensi del presente regolamento e a svolgere almeno uno dei compiti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c). 5.   Gli Stati membri ammettono le organizzazioni che chiedono di diventare membri o partner di EURES se rispettano i criteri e i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 6.   Gli UCN informano l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai sistemi di cui al paragrafo 1, compresi i criteri e i requisiti aggiuntivi di cui al paragrafo 2, ai membri e ai partner di EURES ammessi conformemente a detto sistema e a qualsiasi rifiuto di ammissione a causa della mancata osservanza della sezione I, punto 1, dell'allegato I. L'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri UCN. 7.   Gli Stati membri revocano le ammissioni dei membri e dei partner di EURES se questi cessano di soddisfare i criteri o i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Gli UCN informano l'ufficio europeo di coordinamento di eventuali tali revoche e dei relativi motivi. L'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri UCN. 8.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare un modello per la descrizione del sistema nazionale e delle procedure per condividere informazioni tra gli Stati membri sui sistemi nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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