Art. 10

Designazione di SPI come membri di EURES

In vigore dal 13 apr 2016
Designazione di SPI come membri di EURES 1.   Gli Stati membri designano gli SPI pertinenti per le attività nell'ambito della rete EURES come membri di EURES. Gli Stati membri informano l'ufficio europeo di coordinamento di tali designazioni. In virtù della designazione, detti SPI beneficiano di uno status particolare in seno alla rete EURES. 2.   Gli Stati membri assicurano che gli SPI, in qualità di membri di EURES, soddisfino tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento e rispettino almeno i criteri minimi comuni figuranti nell'allegato I. 3.   Gli SPI possono soddisfare i propri obblighi in quanto membri di EURES tramite organizzazioni che agiscono sotto la loro responsabilità, sulla base della delega, dell'esternalizzazione o di accordi specifici.
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