Art. 9

Responsabilità degli UCN

In vigore dal 13 apr 2016
Responsabilità degli UCN 1.   Gli Stati membri designano gli UCN a norma dell', paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri informano l'ufficio europeo di coordinamento di tali designazioni. 2.   Ogni UCN ha il compito: a) di organizzare i lavori relativi alla rete EURES nello Stato membro, anche tramite un trasferimento coordinato al portale EURES di informazioni riguardanti offerte di lavoro, domande di lavoro e CV, a norma dell' per mezzo di un singolo canale coordinato; b) di cooperare con la Commissione e gli Stati membri in ordine alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, nel quadro stabilito al capo III; c) di fornire all'ufficio europeo di coordinamento tutte le informazioni disponibili su eventuali differenze tra il numero di offerte di lavoro notificate e il numero totale di offerte di lavoro a livello nazionale; d) di coordinare le azioni dello Stato membro interessato a livello nazionale e con gli altri Stati membri conformemente al capo V. 3.   Ogni UCN organizza l'attuazione a livello nazionale delle attività di sostegno orizzontali dell'ufficio europeo di coordinamento di cui all', ove necessario in stretta collaborazione con questo e con altri UCN. Tali attività di sostegno orizzontali includono in particolare: a) ai fini della pubblicazione, in particolare sul portale EURES, la raccolta e la convalida di informazioni aggiornate sui membri e sui partner di EURES presenti nel territorio nazionale degli UCN, sulle loro attività e sulla gamma di servizi di sostegno proposti ai lavoratori e ai datori di lavoro; b) le attività propedeutiche alla formazione connesse con le attività di EURES e la selezione del personale partecipante al programma comune di formazione e ad attività di apprendimento reciproco; c) la raccolta e l'analisi di dati di cui agli . 4.   Ai fini della pubblicazione, in particolare sul portale EURES, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro, ogni UCN mette a disposizione, aggiorna regolarmente e diffonde in tempo utile le informazioni e le indicazioni disponibili a livello nazionale in merito alla situazione nel relativo Stato membro riguardo: a) alle condizioni di vita e di lavoro, comprese informazioni generali su sicurezza sociale e pagamento delle imposte; b) alle procedure amministrative pertinenti in relazione all'occupazione e alle regole applicabili ai lavoratori in caso di reclutamento; c) al quadro normativo nazionale in materia di apprendistati e tirocini nonché alle norme e agli strumenti di cui l'Unione dispone; d) fatto salvo l', paragrafo 2, lettera b), all'accesso all'istruzione e alla formazione professionale; e) alla situazione dei lavoratori frontalieri in particolare nelle regioni transfrontaliere; f) all'assistenza successiva al reclutamento in generale e alle informazioni sul luogo in cui ottenere tale assistenza all'interno e, se tali informazioni sono disponibili, all'esterno della rete EURES. Ove necessario, gli UCN possono mettere a disposizione e diffondere le informazioni in collaborazione con altri servizi e reti di informazione e consulenza e con organismi appropriati su scala nazionale, compresi quelli di cui all' della direttiva 2014/54/UE. 5.   Gli UCN si scambiano informazioni sui meccanismi e le norme di cui all', paragrafo 5, nonché sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati pertinenti per la piattaforma informatica comune. Essi collaborano tra loro e con l'ufficio europeo di coordinamento, in particolare in caso di reclami e di offerte di lavoro giudicate non conformi alle norme fissate dal diritto nazionale. 6.   Ogni UCN sostiene in generale i membri e i partner di EURES nella collaborazione con i loro omologhi EURES negli altri Stati membri, tra l'altro fornendo consulenza ai membri e ai partner di EURES sul modo in cui gestire reclami in relazione a offerte di lavoro e a reclutamenti nell'ambito di EURES, nonché sulla cooperazione con le autorità pubbliche interessate. Nel caso in cui le informazioni siano a disposizione dell'UCN, l'esito delle procedure di reclamo è trasmesso all'ufficio europeo di coordinamento. 7.   L'UCN incoraggia la collaborazione con le parti interessate, quali le parti sociali, i servizi di orientamento professionale, gli istituti di formazione professionale e di istruzione superiore, le camere di commercio, i servizi sociali, le organizzazioni che rappresentano i gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro e le organizzazioni che partecipano a programmi di apprendistato e di tirocinio.
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