Art. 4
Accessibilità
In vigore dal 13 apr 2016
Accessibilità
1. I servizi previsti dal presente regolamento sono a disposizione di tutti i lavoratori e i datori di lavoro nell'intera Unione, nel rispetto del principio della parità di trattamento.
2. È assicurata alle persone con disabilità l'accessibilità delle informazioni rese disponibili sul portale EURES e dei servizi di sostegno disponibili a livello nazionale. La Commissione e i membri e i partner di EURES stabiliscono i mezzi atti a garantirla relativamente ai rispettivi obblighi.
Storico versioni
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