Art. 17
Organizzazione della piattaforma informatica comune
In vigore dal 13 apr 2016
Organizzazione della piattaforma informatica comune
1. Al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro ciascuno Stato membro rende disponibili sul portale EURES:
a)
tutte le offerte di lavoro rese pubblicamente disponibili dagli SPI nonché quelle fornite dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES a norma dell', paragrafo 3;
b)
tutte le domande di lavoro e i CV disponibili presso i suoi SPI nonché quelli forniti dagli altri membri di EURES e, se del caso, partner di EURES, a norma dell', paragrafo 3, a condizione che i lavoratori interessati abbiano acconsentito a divulgare tali informazioni sul portale EURES, alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Con riguardo alla lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono introdurre un meccanismo che consenta ai datori di lavoro di scegliere di non pubblicare un'offerta di lavoro sul portale EURES se la richiesta è debitamente giustificata in base ai requisiti delle capacità e delle competenze connesse con il posto.
2. Nel pubblicare i dati relativi alle offerte di lavoro sul portale EURES, gli Stati membri possono escludere:
a)
le offerte di lavoro che, a motivo della loro natura o delle norme nazionali, siano accessibili unicamente ai cittadini di un dato paese;
b)
le offerte di lavoro connesse a categorie di apprendistati e di tirocini che, avendo principalmente una componente di apprendimento, fanno parte di sistemi nazionali di istruzione o sono finanziate pubblicamente nell'ambito delle politiche attive degli Stati membri a favore del mercato del lavoro;
c)
altre offerte di lavoro nell'ambito delle politiche attive del lavoro di uno Stato membro.
3. Il consenso dei lavoratori di cui al paragrafo 1, lettera b), è esplicito, inequivocabile, libero, specifico e informato. I lavoratori possono revocare in qualsiasi momento il loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti. Essi possono scegliere tra una serie di opzioni volte a limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.
4. Con riguardo ai lavoratori minori, il loro consenso è accompagnato da quello dei loro genitori o dei tutori legali.
5. Gli Stati membri dispongono di opportuni meccanismi e norme necessari per garantire la qualità intrinseca e tecnica dei dati contenuti nelle offerte e nelle domande di lavoro e nei CV.
6. Gli Stati membri assicurano la tracciabilità delle fonti ai fini del controllo della qualità dei dati.
7. Per consentire l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV, ciascuno Stato membro assicura che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in base a un sistema uniforme in modo trasparente.
8. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari a definire il sistema uniforme di cui al paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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