Art. 16

Cooperazione e altre misure

In vigore dal 13 apr 2016
Cooperazione e altre misure 1.   L'ufficio europeo di coordinamento agevola la cooperazione tra la rete EURES e gli altri servizi e le altre reti d'informazione e di consulenza dell'Unione. 2.   Gli UCN cooperano con i servizi e le reti di cui al paragrafo 1, a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, al fine di creare sinergie ed evitare sovrapposizioni, e, se del caso, coinvolgono i membri e i partner di EURES. 3.   Gli UCN agevolano la cooperazione della rete EURES con le parti sociali a livello nazionale assicurando un dialogo regolare con le stesse conformemente al diritto e alla prassi nazionali. 4.   Gli Stati membri incoraggiano una stretta cooperazione, a livello transfrontaliero, tra i soggetti regionali, locali e, se del caso, nazionali, tra l'altro riguardo a prassi e servizi forniti nell'ambito dei partenariati transfrontalieri EURES. 5.   Gli Stati membri si adoperano per sviluppare soluzioni di tipo «sportello unico» per la comunicazione, compresa la comunicazione online, con i lavoratori e i datori di lavoro sui settori comuni di attività di EURES e dei servizi e reti di cui al paragrafo 1. 6.   Gli Stati membri esaminano con la Commissione ogni possibilità intesa a dare priorità ai cittadini dell'Unione nelle offerte di lavoro, allo scopo di realizzare l'equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell'Unione. Gli Stati membri possono adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine.
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Cooperazione e altre misure (Art. 16 Regolamento (UE) 2016/589) — Testo vigente | Portale Normativo