Art. 16
Cooperazione e altre misure
In vigore dal 13 apr 2016
Cooperazione e altre misure
1. L'ufficio europeo di coordinamento agevola la cooperazione tra la rete EURES e gli altri servizi e le altre reti d'informazione e di consulenza dell'Unione.
2. Gli UCN cooperano con i servizi e le reti di cui al paragrafo 1, a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, al fine di creare sinergie ed evitare sovrapposizioni, e, se del caso, coinvolgono i membri e i partner di EURES.
3. Gli UCN agevolano la cooperazione della rete EURES con le parti sociali a livello nazionale assicurando un dialogo regolare con le stesse conformemente al diritto e alla prassi nazionali.
4. Gli Stati membri incoraggiano una stretta cooperazione, a livello transfrontaliero, tra i soggetti regionali, locali e, se del caso, nazionali, tra l'altro riguardo a prassi e servizi forniti nell'ambito dei partenariati transfrontalieri EURES.
5. Gli Stati membri si adoperano per sviluppare soluzioni di tipo «sportello unico» per la comunicazione, compresa la comunicazione online, con i lavoratori e i datori di lavoro sui settori comuni di attività di EURES e dei servizi e reti di cui al paragrafo 1.
6. Gli Stati membri esaminano con la Commissione ogni possibilità intesa a dare priorità ai cittadini dell'Unione nelle offerte di lavoro, allo scopo di realizzare l'equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell'Unione. Gli Stati membri possono adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine.
Storico versioni
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