Art. 14
Gruppo di coordinamento
In vigore dal 13 apr 2016
Gruppo di coordinamento
1. Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti al livello appropriato dell'ufficio europeo di coordinamento e degli UCN.
2. Il gruppo di coordinamento sostiene l'attuazione del presente regolamento attraverso lo scambio di informazioni e l'elaborazione di orientamenti. In particolare fornisce consulenza alla Commissione sui modelli di cui all', paragrafo 8, e all', paragrafo 5, i progetti di norme tecniche e formati di cui all', paragrafo 8, e all', paragrafo 6, e le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati di cui all', paragrafo 3.
3. Il gruppo di coordinamento può organizzare, tra l'altro, scambi delle migliori prassi sui sistemi nazionali di ammissione di cui all', paragrafo 1, e sui servizi di sostegno di cui agli articoli da 23 a 27.
4. L'ufficio europeo di coordinamento organizza i lavori del gruppo di coordinamento e presiede le riunioni. Informa altri organismi o reti pertinenti in merito ai lavori del gruppo di coordinamento.
I rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento.
5. Il gruppo di coordinamento coopera con il consiglio direttivo della rete degli SPI informandolo in particolare sulle attività delle rete EURES e sullo scambio delle migliori prassi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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