Art. 15

Identità comune e marchio

In vigore dal 13 apr 2016
Identità comune e marchio 1.   Il nome «EURES» è riservato ad attività svolte nell'ambito della rete EURES conformemente al presente regolamento. È illustrato da un logo unificato, il cui uso è determinato da uno schema grafico, adottato dall'ufficio europeo di coordinamento. 2.   Il marchio di servizio EURES e il suo logo sono utilizzati da tutte le organizzazioni partecipanti alla rete EURES di cui all', per tutte le loro attività legate alla rete EURES, al fine di garantire un'identità visiva comune. 3.   Le organizzazioni partecipanti alla rete EURES provvedono a che il materiale informativo e promozionale da essi fornito sia coerente con l'intera attività di comunicazione, con le norme comuni di qualità della rete EURES e con le informazioni dell'ufficio europeo di coordinamento. 4.   Le organizzazioni partecipanti alla rete EURES informano tempestivamente l'ufficio europeo di coordinamento di qualsiasi abuso del marchio di servizio EURES o del logo, da parte di terzi o di paesi terzi di cui vengono a conoscenza.
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