Art. 7
Composizione della rete EURES
In vigore dal 13 apr 2016
Composizione della rete EURES
1. La rete EURES comprende le seguenti categorie di organizzazioni:
a)
un ufficio europeo di coordinamento che è istituito in seno alla Commissione e che è incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività;
b)
uffici di coordinamento nazionali (UCN), responsabili dell'applicazione del presente regolamento nel rispettivo Stato membro, che sono designati dagli Stati membri e che possono essere i propri SPI;
c)
i membri di EURES, vale a dire:
i)
gli SPI designati dagli Stati membri a norma dell'; e
ii)
le organizzazioni ammesse a norma dell' o, per un periodo transitorio, a norma dell', a fornire sostegno a livello nazionale, regionale o locale, anche su base transfrontaliera, per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro;
d)
i partner di EURES, che sono organizzazioni ammesse a norma dell' e, in particolare, dei paragrafi 2 e 4, o, per un periodo transitorio, a norma dell', a fornire sostegno a livello nazionale, regionale o locale, anche su base transfrontaliera, per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro o i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro.
2. Le organizzazioni delle parti sociali possono entrare a far parte della rete EURES in qualità di membri o di partner di EURES a norma dell'.
Storico versioni
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