Art. 7

Composizione della rete EURES

In vigore dal 13 apr 2016
Composizione della rete EURES 1.   La rete EURES comprende le seguenti categorie di organizzazioni: a) un ufficio europeo di coordinamento che è istituito in seno alla Commissione e che è incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività; b) uffici di coordinamento nazionali (UCN), responsabili dell'applicazione del presente regolamento nel rispettivo Stato membro, che sono designati dagli Stati membri e che possono essere i propri SPI; c) i membri di EURES, vale a dire: i) gli SPI designati dagli Stati membri a norma dell'; e ii) le organizzazioni ammesse a norma dell' o, per un periodo transitorio, a norma dell', a fornire sostegno a livello nazionale, regionale o locale, anche su base transfrontaliera, per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro; d) i partner di EURES, che sono organizzazioni ammesse a norma dell' e, in particolare, dei paragrafi 2 e 4, o, per un periodo transitorio, a norma dell', a fornire sostegno a livello nazionale, regionale o locale, anche su base transfrontaliera, per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro o i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro. 2.   Le organizzazioni delle parti sociali possono entrare a far parte della rete EURES in qualità di membri o di partner di EURES a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:589:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo