Art. 40

Disposizioni transitorie

In vigore dal 13 apr 2016
Disposizioni transitorie Le organizzazioni che sono designate come «partner di EURES» a norma dell', lettera c), della decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione o che prestano servizi limitati come «partner associati di EURES», a norma dell', lettera d), della suddetta decisione il 12 maggio 2016 possono, in deroga all' del presente regolamento, partecipare in qualità di membri di EURES di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto ii), del presente regolamento o in qualità di partner di EURES di cui all', paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento fino al 13 maggio 2019, a condizione che si impegnino ad adempiere gli obblighi pertinenti a norma del presente regolamento. Qualora una di dette organizzazioni desideri partecipare in qualità di partner di EURES, informa l'UCN dei compiti che svolgerà a norma dell', paragrafo 4, del presente regolamento. L'UCN competente ne informa l'Ufficio europeo di coordinamento. Terminato il periodo transitorio, le organizzazioni interessate, per rimanere all'interno della rete EURES, possono presentare una domanda in tal senso a norma dell' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:589:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo