Art. 38

Modifiche del regolamento (UE) n. 1296/2013

In vigore dal 13 apr 2016
Modifiche del regolamento (UE) n. 1296/2013 1.   Il regolamento (UE) n. 1296/2013 è così modificato: a) l' è abrogato; b) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 1.«2.   L'asse EURES è aperto a tutti gli organismi, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione a EURES definite nel regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Tali organismi, attori e istituzioni comprendono in particolare: a) le autorità nazionali, regionali e locali; b) i servizi per l'impiego; c) le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate. (*1)  Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n.492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).» " 2.   I riferimenti alla disposizione abrogata di cui al punto 1, lettera a), s'intendono fatti all' del presente regolamento. 3.   Il punto 1), lettera b), del presente articolo lascia impregiudicate le domande di finanziamento presentate ai sensi del regolamento (UE) n. 1296/2013 prima del 12 maggio 2016.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:589:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo