Art. 24

Servizi di sostegno ai datori di lavoro

In vigore dal 13 apr 2016
Servizi di sostegno ai datori di lavoro 1.   I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES offrono, senza indebito ritardo, ai datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori da altri Stati membri la possibilità di fruire dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   Su richiesta del datore di lavoro, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono informazioni e assistenza sulle opportunità di reclutamento e propongono, in particolare, i seguenti servizi: a) informazioni sulle disposizioni specifiche riguardanti il reclutamento da un altro Stato membro e sui fattori che possono agevolare tale reclutamento; b) se del caso, informazioni e assistenza sulla formulazione dei requisiti individuali per le offerte di lavoro come pure nell'assicurarne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all', paragrafo 8, e all', paragrafo 6. 3.   Qualora un datore di lavoro chieda ulteriore assistenza ed esista una probabilità ragionevole di reclutamento all'interno dell'Unione, i membri di EURES o, se del caso, i partner di EURES forniscono ulteriore assistenza e servizi aggiuntivi, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro. Se richiesto, i membri di EURES o, se del caso, i partner di EURES forniscono orientamento individuale in merito alla formulazione dei requisiti per le offerte di lavoro.
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