Art. 23
Servizi di sostegno ai lavoratori
In vigore dal 13 apr 2016
Servizi di sostegno ai lavoratori
1. I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES offrono alle persone in cerca di occupazione, senza indebito ritardo, la possibilità di fruire dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Su richiesta dei lavoratori, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono informazioni e orientamenti sulle singole opportunità di lavoro e propongono, in particolare, i seguenti servizi:
a)
informazioni generali sulle condizioni di vita e di lavoro nel paese di destinazione o rinvio a tali informazioni;
b)
assistenza e orientamento su come ottenere le informazioni di cui all', paragrafo 4;
c)
se del caso, assistenza nella redazione delle offerte di lavoro e dei CV al fine di garantirne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all', paragrafo 8, e all', paragrafo 6, e nel caricamento di tali offerte di lavoro e CV sul portale EURES;
d)
se del caso, valutazione della possibilità di un collocamento all'interno dell'Unione nel quadro di un piano d'azione individuale o sostegno nella messa a punto di un piano individuale per la mobilità quale strumento per ottenere un collocamento all'interno dell'Unione;
e)
se del caso, rinvio del lavoratore a un altro membro o partner di EURES.
3. Su richiesta ragionevole del lavoratore, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono un sostegno supplementare nella ricerca di un lavoro e altri servizi aggiuntivi, tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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