Art. 19

Incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune

In vigore dal 13 apr 2016
Incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune 1.   Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione in materia di interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea elaborata dalla Commissione. La Commissione tiene informati gli Stati membri dello sviluppo della classificazione europea. 2.   La Commissione adotta e aggiorna, mediante atti di esecuzione, l'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Nei casi in cui il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Ai fini dell'incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune, ciascuno Stato membro redige, senza indebito ritardo ed entro tre anni dall'adozione dell'elenco di cui al paragrafo 2, un primo inventario per stabilire la corrispondenza tra tutte le sue classificazioni nazionali, regionali e settoriali e tale elenco e, una volta entrato in uso tramite un'applicazione fornita dall'ufficio europeo di coordinamento aggiorna regolarmente tale inventario per tener conto dell'evoluzione dei servizi di reclutamento. 4.   Gli Stati membri possono scegliere di sostituire le loro classificazioni nazionali con la classificazione europea, una volta completata, o di mantenere i loro sistemi nazionali di classificazione interoperabili. 5.   La Commissione fornisce sostegno tecnico e, ove possibile, finanziario agli Stati membri quando redigono l'inventario a norma del paragrafo 3 e agli Stati membri che decidono di sostituire le loro classificazioni nazionali con la classificazione europea. 6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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