Art. 18

Accesso alla piattaforma informatica comune a livello nazionale

In vigore dal 13 apr 2016
Accesso alla piattaforma informatica comune a livello nazionale 1.   I membri e i partner di EURES provvedono a che tutti i portali di ricerca di lavoro che essi gestiscono, su scala centrale, regionale o locale, indichino chiaramente il portale EURES, ne consentano la facile consultazione, e rinviino verso il portale EURES. 2.   Gli SPI provvedono a che tutti i portali web gestiti dalle organizzazioni che agiscono sotto la loro responsabilità rinviino chiaramente verso il portale EURES. 3.   I membri e i partner di EURES provvedono a che tutte le offerte e le domande di lavoro e tutti i CV resi disponibili sul portale EURES siano facilmente accessibili al loro personale incaricato della rete EURES. 4.   Gli Stati membri provvedono a che il trasferimento delle informazioni relative alle offerte e domande di lavoro e ai CV, di cui all', paragrafo 2, lettera a), sia effettuato per mezzo di un singolo canale coordinato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:589:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo