Art. 21
Principi
In vigore dal 13 apr 2016
Principi
1. Gli Stati membri provvedono a che i lavoratori e i datori di lavoro possano fruire senza indebito ritardo dei servizi di sostegno a livello nazionale, tanto online quanto offline.
2. Essi incoraggiano lo sviluppo di un approccio coordinato dei servizi di sostegno a livello nazionale.
Sono tenute in considerazione anche le specifiche esigenze regionali e locali.
3. I servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro di cui all', all', paragrafo 1, all' e, se del caso, all' sono gratuiti.
I servizi di sostegno ai lavoratori di cui all' sono gratuiti.
I servizi di sostegno ai datori di lavoro di cui all' possono essere a pagamento.
4. La tariffa percepita per i servizi offerti dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES conformemente al presente capo non è più alta di quelle applicabili ad altri servizi comparabili erogati dai membri e dai partner di EURES. Se del caso, i membri e i partner di EURES informano i lavoratori e i datori di lavoro in modo chiaro e preciso di eventuali costi.
5. I membri e i partner di EURES interessati utilizzano i propri canali di informazione per indicare chiaramente ai lavoratori e ai datori di lavoro la gamma dei servizi di sostegno che offrono, nonché le modalità e le condizioni di accesso a tali servizi. Tali informazioni sono pubblicate sul portale EURES.
6. Fatto salvo l', paragrafo 2, i membri di EURES di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto ii), e i partner di EURES possono offrire i propri servizi soltanto online.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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