Art. 27

Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere

In vigore dal 13 apr 2016
Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere 1.   Laddove, nelle regioni transfrontaliere, i membri o i partner di EURES partecipino a strutture specifiche di cooperazione e di servizi, quali i partenariati transfrontalieri, essi forniscono ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro informazioni relative alla situazione specifica dei lavoratori frontalieri e pertinenti per i datori di lavoro in tali regioni. 2.   I compiti dei partenariati transfrontalieri di EURES possono includere servizi di collocamento e reclutamento, il coordinamento della cooperazione tra le organizzazioni partecipanti e lo svolgimento di attività attinenti alla mobilità transfrontaliera, compresi informazioni e orientamento rivolti ai lavoratori frontalieri, con un'attenzione specifica ai servizi multilingui. 3.   Le organizzazioni diverse dai membri e dai partner di EURES che partecipano alle strutture di cui al paragrafo 1 non sono considerate parte della rete EURES sulla base della loro partecipazione alle stesse. 4.   Nelle regioni transfrontaliere di cui al paragrafo 1, gli Stati membri cercano di sviluppare soluzioni a sportello unico per comunicare informazioni ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro.
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