Art. 27
Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere
In vigore dal 13 apr 2016
Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere
1. Laddove, nelle regioni transfrontaliere, i membri o i partner di EURES partecipino a strutture specifiche di cooperazione e di servizi, quali i partenariati transfrontalieri, essi forniscono ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro informazioni relative alla situazione specifica dei lavoratori frontalieri e pertinenti per i datori di lavoro in tali regioni.
2. I compiti dei partenariati transfrontalieri di EURES possono includere servizi di collocamento e reclutamento, il coordinamento della cooperazione tra le organizzazioni partecipanti e lo svolgimento di attività attinenti alla mobilità transfrontaliera, compresi informazioni e orientamento rivolti ai lavoratori frontalieri, con un'attenzione specifica ai servizi multilingui.
3. Le organizzazioni diverse dai membri e dai partner di EURES che partecipano alle strutture di cui al paragrafo 1 non sono considerate parte della rete EURES sulla base della loro partecipazione alle stesse.
4. Nelle regioni transfrontaliere di cui al paragrafo 1, gli Stati membri cercano di sviluppare soluzioni a sportello unico per comunicare informazioni ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro.
Storico versioni
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