Art. 27 · Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere

Art. 27

Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere

In vigore dal 13 apr 2016
Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere 1.   Laddove, nelle regioni transfrontaliere, i membri o i partner di EURES partecipino a strutture specifiche di cooperazione e di servizi, quali i partenariati transfrontalieri, essi forniscono ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro informazioni relative alla situazione specifica dei lavoratori frontalieri e pertinenti per i datori di lavoro in tali regioni. 2.   I compiti dei partenariati transfrontalieri di EURES possono includere servizi di collocamento e reclutamento, il coordinamento della cooperazione tra le organizzazioni partecipanti e lo svolgimento di attività attinenti alla mobilità transfrontaliera, compresi informazioni e orientamento rivolti ai lavoratori frontalieri, con un'attenzione specifica ai servizi multilingui. 3.   Le organizzazioni diverse dai membri e dai partner di EURES che partecipano alle strutture di cui al paragrafo 1 non sono considerate parte della rete EURES sulla base della loro partecipazione alle stesse. 4.   Nelle regioni transfrontaliere di cui al paragrafo 1, gli Stati membri cercano di sviluppare soluzioni a sportello unico per comunicare informazioni ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro.
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