Art. 29
Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli
In vigore dal 13 apr 2016
Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli
La Commissione e gli Stati membri monitorano e rendono pubblici i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell'Unione sulla base delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili.
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