Art. 30
Scambio di informazioni tra Stati membri
In vigore dal 13 apr 2016
Scambio di informazioni tra Stati membri
1. Ciascuno Stato membro raccoglie e analizza, in particolare, informazioni disaggregate per genere in merito:
a)
alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione;
b)
alle attività di EURES a livello nazionale e, se del caso, transfrontaliero.
2. Gli UCN sono incaricati di condividere le informazioni disponibili nell'ambito della rete EURES e di contribuire all'analisi congiunta.
3. Gli Stati membri effettuano la programmazione di cui all' sulla scorta delle informazioni scambiate e dell'analisi congiunta di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'ufficio europeo di coordinamento fissa modalità pratiche per facilitare lo scambio di informazioni tra gli UCN e lo sviluppo dell'analisi congiunta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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