Art. 30

Scambio di informazioni tra Stati membri

In vigore dal 13 apr 2016
Scambio di informazioni tra Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro raccoglie e analizza, in particolare, informazioni disaggregate per genere in merito: a) alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione; b) alle attività di EURES a livello nazionale e, se del caso, transfrontaliero. 2.   Gli UCN sono incaricati di condividere le informazioni disponibili nell'ambito della rete EURES e di contribuire all'analisi congiunta. 3.   Gli Stati membri effettuano la programmazione di cui all' sulla scorta delle informazioni scambiate e dell'analisi congiunta di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4.   L'ufficio europeo di coordinamento fissa modalità pratiche per facilitare lo scambio di informazioni tra gli UCN e lo sviluppo dell'analisi congiunta.
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