Art. 30 · Scambio di informazioni tra Stati membri

Art. 30

Scambio di informazioni tra Stati membri

In vigore dal 13 apr 2016
Scambio di informazioni tra Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro raccoglie e analizza, in particolare, informazioni disaggregate per genere in merito: a) alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione; b) alle attività di EURES a livello nazionale e, se del caso, transfrontaliero. 2.   Gli UCN sono incaricati di condividere le informazioni disponibili nell'ambito della rete EURES e di contribuire all'analisi congiunta. 3.   Gli Stati membri effettuano la programmazione di cui all' sulla scorta delle informazioni scambiate e dell'analisi congiunta di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4.   L'ufficio europeo di coordinamento fissa modalità pratiche per facilitare lo scambio di informazioni tra gli UCN e lo sviluppo dell'analisi congiunta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:589:oj#art-30