Art. 31
Programmazione
In vigore dal 13 apr 2016
Programmazione
1. Gli UCN redigono programmi di lavoro nazionali annuali per le attività della rete EURES nei rispettivi Stati membri.
2. I programmi di lavoro nazionali annuali indicano:
a)
le principali attività che devono essere realizzate complessivamente, nell'ambito della rete EURES, a livello nazionale e, se del caso, a livello transfrontaliero;
b)
le risorse umane e finanziarie globali stanziate per la loro realizzazione;
c)
le modalità di monitoraggio e di valutazione delle attività programmate e, se necessario, di aggiornamento delle stesse.
3. Agli UCN e all'ufficio europeo di coordinamento è data l'opportunità di esaminare congiuntamente tutti i progetti dei programmi di lavoro nazionali. Al termine di tale esame, i programmi di lavoro nazionali sono adottati dai rispettivi UCN.
4. Ai rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento è data l'opportunità di presentare osservazioni in merito ai progetti di programmi di lavoro nazionali.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli e le procedure necessari allo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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