Art. 32
Raccolta e analisi di dati
In vigore dal 13 apr 2016
Raccolta e analisi di dati
1. Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la raccolta di dati sui seguenti settori di attività di EURES svolta a livello nazionale:
a)
informazioni e orientamenti forniti dalla rete EURES in funzione del numero di contatti tra il personale addetto dei membri e dei partner di EURES e i lavoratori e i datori di lavoro;
b)
risultati in termini di occupazione, compresi collocamenti e reclutamenti risultanti dall'attività di EURES in funzione del numero di offerte di lavoro, domande di lavoro e CV ricevuti e trattati dal personale addetto dei membri e dei partner di EURES e del numero di lavoratori assunti in un altro Stato in seguito a tali attività, se a conoscenza del personale addetto o, se del caso, sulla base di indagini;
c)
soddisfazione dei clienti della rete EURES, misurata tra l'altro tramite sondaggi.
2. L'ufficio europeo di coordinamento è incaricato della raccolta di dati relativi al portale EURES e allo sviluppo della cooperazione ai fini della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro a norma del presente regolamento.
3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e nell'ambito dei settori di attività di EURES specificati in tale paragrafo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all' al fine di modificare i settori specificati nel paragrafo 1 del presente articolo o aggiungere in tale paragrafo altri settori di attività di EURES realizzate a livello nazionale nell'ambito del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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