Art. 25
Assistenza successiva al reclutamento
In vigore dal 13 apr 2016
Assistenza successiva al reclutamento
1. I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES, su richiesta di un lavoratore o di un datore di lavoro, forniscono:
a)
informazioni generali sull'assistenza successiva al reclutamento (ad esempio formazione in comunicazione interculturale, corsi di lingue e aiuti all'integrazione), comprese le informazioni generali su opportunità di lavoro per i familiari del lavoratore;
b)
ove possibile, i recapiti delle organizzazioni che offrono assistenza successiva al reclutamento.
2. Fatto salvo l', paragrafo 4, i membri e i partner di EURES che forniscono direttamente l'assistenza successiva al reclutamento ai lavoratori o ai datori di lavoro possono chiedere il pagamento di una tariffa.
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