Art. 22
Accesso a informazioni di carattere generale
In vigore dal 13 apr 2016
Accesso a informazioni di carattere generale
1. I membri e, se del caso, i partner di EURES forniscono ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni di carattere generale riguardanti il portale EURES, compresa la banca dati delle domande di lavoro e dei CV, e la rete EURES, compresi i recapiti dei membri e dei partner di EURES pertinenti a livello nazionale, informazioni riguardo ai canali di reclutamento (servizi elettronici o personalizzati, ubicazione dei punti di contatto) e ai pertinenti collegamenti internet, in modo che siano facilmente accessibili e semplici da usare.
I membri e, se del caso, i partner di EURES rinviano, ove opportuno, i lavoratori e i datori di lavoro a un altro membro o partner di EURES.
2. L'ufficio europeo di coordinamento sostiene l'elaborazione delle informazioni di carattere generale di cui al presente articolo e assiste gli Stati membri a garantire un'adeguata copertura linguistica, tenendo conto delle richieste dei mercati del lavoro degli Stati membri.
Storico versioni
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