Art. 47
Impianti a basse emissioni
In vigore dal 21 giu 2012
Impianti a basse emissioni
1. L’autorità competente può autorizzare il gestore a presentare un piano di monitoraggio semplificato in conformità all’, purché questi gestisca un impianto a basse emissioni.
Il primo comma non si applica nel caso di impianti che espletano attività per le quali l’N2O è incluso ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, un impianto è considerato a basse emissioni quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a)
le emissioni medie annuali di quell’impianto riportate nelle comunicazioni verificate delle emissioni nel periodo di scambio immediatamente precedente l’attuale periodo di scambio non superavano la soglia delle 25 000 tonnellate di CO2(e) all’anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2 proveniente dalla biomassa;
b)
le emissioni medie annuali di cui alla lettera a) non sono disponibili o non sono più applicabili ai limiti dell’impianto o alla luce delle modifiche introdotte alle condizioni di esercizio dell’impianto ma, secondo una stima prudenziale, le emissioni annue dell’impianto nei prossimi cinque anni saranno inferiori alle 25 000 tonnellate di CO2(e) all’anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2 proveniente dalla biomassa.
3. Il gestore di un impianto a basse emissioni non è tenuto a presentare i documenti giustificativi menzionati all’, paragrafo 1, terzo comma, ed è esonerato dall’obbligo di comunicare i miglioramenti apportati di cui all’, paragrafo 4.
4. In deroga all’, il gestore di un impianto a basse emissioni può determinare il quantitativo di combustibile o materiale sulla base dei dati disponibili e documentati sugli acquisti e delle variazioni stimate delle scorte. Il gestore è esonerato inoltre dall’obbligo di fornire all’autorità competente la valutazione dell’incertezza come indicato all’, paragrafo 2.
5. Il gestore di un impianto a basse emissioni è esonerato dall’obbligo di cui all’, paragrafo 2, di determinare dati sulle scorte all’inizio e alla fine del periodo di comunicazione, se le strutture di stoccaggio sono in grado di coprire almeno il 5 % del consumo annuo tipico di combustibile o materiale durante il periodo di comunicazione, al fine di comprendere l’incertezza relativa in una valutazione dell’incertezza.
6. In deroga all’, paragrafo 1, ai fini della determinazione dei dati relativi all’attività e dei fattori di calcolo per tutti i flussi di fonti, il gestore di un impianto a basse emissioni può applicare almeno il livello 1, a meno che non sia possibile ottenere un’accuratezza maggiore senza sforzi aggiuntivi per il gestore, senza dimostrare che l’applicazione di livelli superiori non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
7. Per la determinazione dei fattori di calcolo in base alle analisi conformemente all’, il gestore di un impianto a basse emissioni può rivolgersi a qualsiasi laboratorio che sia tecnicamente competente e in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico utilizzando le procedure analitiche del caso, e fornisce le prove atte a dimostrare l’impiego delle misure di assicurazione della qualità di cui all’, paragrafo 3.
8. Se un impianto a basse emissioni oggetto di una procedura di monitoraggio semplificata, in un anno civile supera la soglia menzionata al paragrafo 2, il suo gestore ne dà tempestiva comunicazione all’autorità competente.
Il gestore trasmette tempestivamente all’autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b).
Tuttavia, l’autorità competente autorizza il gestore a continuare a utilizzare il monitoraggio semplificato se quest’ultimo dimostra, in modo giudicato sufficiente dall’autorità competente, che la soglia di cui al paragrafo 2 non è già stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà nuovamente superata a partire dal periodo di comunicazione successivo.
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