Art. 27

Determinazione dei dati relativi all’attività

In vigore dal 21 giu 2012
Determinazione dei dati relativi all’attività 1.   Il gestore determina i dati relativi all’attività di un flusso di fonti in uno dei seguenti modi: a) attraverso conteggi continui effettuati per il processo all’origine delle emissioni; b) in base all’aggregazione dei conteggi dei quantitativi forniti separatamente, tenendo conto delle variazioni delle rispettive scorte. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di combustibile o materiale usato durante il periodo di comunicazione è calcolato come il quantitativo di combustibile o materiale acquistato in quest’arco temporale meno il quantitativo di combustibile o materiale esportato dall’impianto più il quantitativo di combustibile o materiale in condizioni di stoccaggio all’inizio del periodo di comunicazione meno il quantitativo di combustibile o materiale in condizioni di stoccaggio alla fine di tale periodo. Se non fosse tecnicamente realizzabile determinare quantitativi in condizioni di stoccaggio tramite una misurazione diretta o se ciò comportasse costi sproporzionatamente elevati, il gestore può calcolare tali quantitativi in base a: a) dati degli anni precedenti, correlandoli agli elementi in uscita per il periodo di riferimento, b) procedure documentate e i rispettivi dati contenuti in rendiconti finanziari verificati per il periodo di comunicazione. Nei casi in cui la determinazione dei dati relativi all’attività dell’intero anno civile non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, il gestore può scegliere il primo giorno lavorativo utile successivo per separare un anno di comunicazione dall’altro, e riconciliare di conseguenza l’anno civile interessato. Le deviazioni riguardanti uno o più flussi di fonti devono essere registrate chiaramente, devono costituire la base di un valore rappresentativo per l’anno civile interessato ed essere considerate in maniera coerente rispetto all’anno successivo.
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