Art. 28

Sistemi di misurazione posti sotto il controllo del gestore

In vigore dal 21 giu 2012
Sistemi di misurazione posti sotto il controllo del gestore 1.   Per determinare i dati relativi all’attività in conformità all’, il gestore utilizza i risultati dei conteggi basati su sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo presso l’impianto, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) il gestore è tenuto a svolgere una valutazione dell’incertezza e garantisce che sia rispettata la soglia di incertezza del livello pertinente; b) il gestore è tenuto a garantire, perlomeno una volta all’anno e comunque dopo ogni taratura degli strumenti di misura, che i risultati della taratura moltiplicati per un fattore di adeguamento prudenziale basato su una serie temporale appropriata di precedenti tarature dei medesimi strumenti di misura o di strumenti simili al fine di tener conto dell’effetto di incertezza in servizio, siano confrontati con le soglie di incertezza pertinenti. Qualora si osservi un superamento delle soglie dei livelli approvate ai sensi dell’ o si riscontri che le apparecchiature non sono conformi ad altri requisiti, il gestore adotta tempestivamente delle azioni correttive e ne dà comunicazione all’autorità competente. 2.   Il gestore fornisce all’autorità competente la valutazione dell’incertezza di cui al paragrafo 1, lettera a), all’atto della comunicazione di un nuovo piano di monitoraggio o ogniqualvolta ciò sia necessario in considerazione di una modifica apportata al piano di monitoraggio. La valutazione dell’incertezza comprende l’incertezza specificata degli strumenti di misura utilizzati, l’incertezza associata alla taratura e ogni ulteriore incertezza connessa alle modalità di utilizzo concreto degli strumenti di misura. L’incertezza relativa alle variazioni delle scorte è inclusa nella valutazione delle incertezze se gli impianti di stoccaggio possono contenere almeno il 5 % del quantitativo annuo utilizzato del combustibile o del materiale considerato. Nel corso della valutazione, il gestore tiene conto del fatto che i valori indicati usati per definire le soglie di incertezza relativi al livello di cui all’allegato II si riferiscono all’incertezza nell’intero periodo di comunicazione. Il gestore può semplificare la valutazione dell’incertezza ipotizzando che gli errori massimi ammissibili specificati per lo strumento di misura in servizio o, se inferiore, l’incertezza ottenuta dalla taratura moltiplicata per un fattore di adeguamento prudenziale per tener conto dell’effetto di incertezza in servizio possano essere considerati come l’incertezza dell’intero periodo di comunicazione prevista dalle definizioni dei livelli nell’allegato II, purché gli strumenti di misura siano installati in un ambiente appropriato alle loro specifiche d’uso. 3.   In deroga al paragrafo 2, l’autorità competente può autorizzare il gestore a utilizzare i risultati dei conteggi basati su sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo presso l’impianto, se il gestore dimostra che gli strumenti di misura applicati sono sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale. A tal fine, l’errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente in materia di controlli metrologici legali per il compito di misurazione pertinente può essere utilizzato come valore di incertezza senza fornire ulteriori prove.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:601:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo