Art. 30

Determinazione dei fattori di calcolo

In vigore dal 21 giu 2012
Determinazione dei fattori di calcolo 1.   Il gestore definisce i fattori di calcolo come valori standard oppure in base a un’analisi, a seconda del livello applicabile. 2.   Il gestore definisce e comunica i fattori di calcolo in maniera coerente rispetto allo stato impiegato per i dati relativi all’attività, ossia allo stato del combustibile o del materiale in cui il combustibile o il materiale è acquistato o utilizzato nel processo che provoca le emissioni, prima di essere essiccato o comunque trattato ai fini dell’analisi di laboratorio. Se un approccio di tal genere comporta costi sproporzionatamente elevati, o se è possibile ottenere una maggiore accuratezza, il gestore può comunicare con coerenza i dati relativi all’attività e i fattori di calcolo in riferimento allo stato in cui sono svolte le analisi di laboratorio.
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