Art. 32
Fattori di calcolo basati su analisi
In vigore dal 21 giu 2012
Fattori di calcolo basati su analisi
1. Il gestore assicura che le analisi, il campionamento, le tarature e le convalide effettuati per la determinazione dei fattori di calcolo sono svolti applicando metodi fondati sulle corrispondenti norme EN.
In mancanza di tali norme, i metodi utilizzati rispecchiano norme ISO o nazionali adeguate. In assenza di norme pubblicate applicabili, si ricorre a progetti di norme adeguati, agli orientamenti dell’industria sulle migliori pratiche o ad altre metodologie scientificamente dimostrate, limitando gli errori sistematici di campionamento e misura.
2. Nel caso in cui, per la determinazione delle emissioni, intenda utilizzare gascromatografi o analizzatori di gas estrattivi o non estrattivi in linea, per poter impiegare tali apparecchiature il gestore deve ottenere l’approvazione dell’autorità competente. L’impiego di tali apparecchiature è limitato alla determinazione dei dati relativi alla composizione dei combustibili e dei materiali gassosi. Come misure minime di assicurazione della qualità, il gestore provvede affinché sia effettuata una convalida iniziale, successivamente ripetuta ogni anno, dello strumento.
3. Il risultato di ogni analisi è utilizzato unicamente per il periodo di consegna o per il lotto di combustibile o materiale per il quale sono stati prelevati campioni e di cui i campioni sono destinati a essere rappresentativi.
Per la determinazione di un parametro specifico il gestore si avvale dei risultati di tutte le analisi effettuate in relazione a tale parametro.
Storico versioni
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