Art. 33
Piano di campionamento
In vigore dal 21 giu 2012
Piano di campionamento
1. Se i fattori di calcolo sono determinati tramite analisi, il gestore trasmette all’autorità competente, ai fini dell’approvazione, un piano di campionamento per ciascun combustibile o materiale, sotto forma di una procedura scritta che contiene informazioni sui metodi adottati per la preparazione dei campioni, comprese informazioni sulle responsabilità, le ubicazioni, la frequenza e i quantitativi, oltre che sui metodi impiegati per lo stoccaggio e il trasporto dei campioni.
Il gestore assicura che i campioni ricavati siano rappresentativi del lotto interessato o del periodo di consegna e che siano privi di errori sistematici. Gli elementi pertinenti del piano di campionamento sono concordati con il laboratorio incaricato dell’esecuzione dell’analisi per il combustibile o il materiale interessato; le prove dell’accordo raggiunto in tal senso sono inserite nel piano. Il gestore mette a disposizione il piano a scopo di verifica ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012.
2. Il gestore, d’intesa con il laboratorio incaricato dello svolgimento dell’analisi per ogni combustibile o materiale e previa approvazione dell’autorità competente, adegua gli elementi del piano di campionamento se i risultati analitici indicano che l’eterogeneità del combustibile o del materiale differisce in maniera significativa dalle informazioni sull’eterogeneità su cui era basato il piano di campionamento originale per quel combustibile o materiale specifico.
Storico versioni
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