Art. 35

Frequenza delle analisi

In vigore dal 21 giu 2012
Frequenza delle analisi 1.   Il gestore applica le frequenze minime per le analisi dei combustibili e materiali specificate nell’allegato VII. L’allegato VII sarà rivisto regolarmente; la prima revisione sarà effettuata entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 2.   L’autorità competente può autorizzare il gestore a utilizzare una frequenza diversa rispetto a quella specificata al paragrafo 1 se non sono disponibili frequenze minime o se il gestore può dimostrare: a) che, in base ai dati storici, compresi i valori analitici relativi ai combustibili o ai materiali riferiti al periodo di comunicazione immediatamente precedente il periodo di comunicazione attuale, la variazione dei valori analitici per il combustibile o il materiale interessato non è superiore a 1/3 del valore di incertezza che il gestore è tenuto a rispettare per quanto concerne il quantitativo di combustibile o materiale in questione; oppure b) che la frequenza imposta comporta costi sproporzionatamente elevati.
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Frequenza delle analisi (Art. 35 Regolamento (UE) 2012/601) — Testo vigente | Portale Normativo